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Posts Tagged ‘legge’

Perdonatemi l’assenza prolungata ma per scrivere cose che siano un minimo sensate bisogna informarsi e cercare notizie e dati per poter sostenere le proprie tesi, tutte cose che richiedono tempo, tempo che non sempre si ha a disposizione. Detto questo,  oggi parliamo della proposta di legge sul testamento biologico, cercando di fare un po’ di chiarezza sulle leggi attualmente in vigore e sulle conseguenze delle modifiche al vaglio del parlamento.

biotestPREMESSA – Allo stato attuale delle cose, considerata la legge 145/01, quella che, per intenderci, recepisce la convenzione di Oviedo (per maggiori informazioni vedi il post), e tenuto conto soprattutto della nostra Costituzione, chiunque può scrivere le proprie volontà e, nel caso si dovesse trovare in un futuro  nelle condizioni di non poter decidere autonomamente sulla sua salute,  i medici saranno costretti ad assecondarle. Per fare qualche esempio si potrebbe scrivere che, in caso di coma irreversibile, non si voglia essere mantenuti in vita, o al contrario si potrebbe anche chiedere di essere rianimati  in qualunque caso e a qualunque costo, oppure, se ci si dovesse trovare in stato vegetativo, che venga interrotta l’alimentazione dopo un certo numero di anni, ma anche subito o mai, insomma si è completamente liberi di decidere sulla propria salute come meglio si crede, in particolare  si ha il  diritto di ricevere qualunque “trattamento medico” come anche di rifiutarlo.

VUOTO LEGISLATIVO – Questo diritto di scelta individuale, che  a molti è noto come Libertà, viene definito da altri “vuoto legislativo” che deve essere colmato con una legge che dia allo stato il potere di scelta sulla salute del cittadino. E non stiamo parlando di eutanasia, bisogna porre una netta distinzione tra il rifiuto di un trattamento medico e la morte indotta artificialmente ad un malato terminale, quest’ ultima è già vietata dalla legge italiana  (artt. 579 e 580 cp) ed è punita come omicidio, da questo sono quindi ovviamente esclusi quei medici che interrompono un trattamento su esplicita richiesta del malato o del suo tutore.

LA PROPOSTA CALABRO’ – La legge è molto lunga e riportarla tutta sarebbe impossibile  ( ma la trovate a questo link ), cercherò di selzionare gli articoli più importanti ai fini del dibattito:

  • Art 2
  • 1 – Ogni forma di eutanasia, anche attraverso condotte omissive, e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio sono vietate ai sensi degli articoli 575, 579, 580 del codice penale. (omicidio, omicidio di consenziente ed istigazione al suicidio. NdA)
  • 2- L’attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute, nonché all’alleviamento della sofferenza non può in nessun caso essere orientata al prodursi o consentirsi della morte del paziente, attraverso la non attivazione o disattivazione di trattamenti sanitari ordinari e proporzionati alla salvaguardia della sua vita o della sua salute, da cui in scienza e coscienza si possa fondatamente attendere un beneficio per il paziente.

In questo articolo si introduce un nuovo concetto che nessun’altro paese può vantare: “l’ eutanasia omissiva”. Siccome il termine eutanasia ha un significato ben preciso (ed era comunque già vietata) hanno inventato la versione omissiva, che poi è sinonimo di morte naturale: il mio corpo non riesce più a svolgere una funzione vitale (respirare, mangiare,bere) se non intervengo clinicamente soppraggiungerà la morte. Eutanasia è invece quando si decide di non aspettare la morte che sta per giungere e si pone fine artificialmente alle sofferenze del malato.

L’Art. 3 sancisce il divieto di accanimento terapeutico, anche se era già vietato dal codice deontologico dei medici e dalla legge 145/01 e, in ogni caso, dovrebbe essere il paziente a stabilire quale sia  la propria soglia di accanimento terapeutico, dopo, ovviamente, essere stato informato sui costi e benefici del trattamento o della sua eventuale rinuncia, così da poter esprimere quello che viene sancito nell’art.4 come “consenso informato”

DAT – Arriviamo agli articoli che trattano del testamento biologico vero e proprio o, come lo definisce la legge, DAT (Dichiarazioni Anticipate di Trattamento).

  • Art. 5
  • 1 – Nella Dichiarazione Anticipata di Trattamento il dichiarante esprime il proprio orientamento in merito ai trattamenti sanitari e di fine vita in previsione di una eventuale futura perdita della propria capacità di intendere e di volere
  • 5 – Nella DAT il soggetto non può inserire indicazioni finalizzate all’eutanasia attiva o omissiva.
  • 6 – Alimentazione ed idratazione, nelle diverse forme in cui la scienza e la tecnica possono fornirle al paziente, sono forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze e non possono formare oggetto di Dichiarazione Anticipata di Trattamento.

Per dirla in parole povere vivremo in uno stato in cui, se si è coscienti, si sarà liberi di morire per essersi rifiutati di farsi amputare un arto, ma si dovrà essere alimentati vita natural durante per legge, anche contro le proprie volontà, se riconosciuti non più capaci di intedere e di volere.

  • Art. 6 Forma e Durata della DAT
  • 1 .Le Dichiarazioni Anticipate di trattamento (DAT) non sono obbligatorie né vincolanti, sono redatte in forma scritta con atto avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne, in piena capacità di intendere e di volere dopo una compiuta e puntuale informazione medico clinica, e sono raccolte esclusivamente da un notaio a titolo gratuito. Alla redazione della dichiarazione interviene un medico abilitato all’esercizio della professione che sottoscrive la Dichiarazione Anticipata di Trattamento.
  • 4. Salvo che il soggetto sia divenuto incapace, la Dichiarazione ha validità di tre anni, termine oltre il quale perde ogni efficacia. La DAT può essere indefinitivamente rinnovata, con la forma prescritta nei commi precedenti.

Per scongiurare il rischio che qualcuno possa decidere da sè sulla propria salute le DAT dovranno essere scritte congiuntamente con un medico e sottoscritte davanti ad un notaio a titolo gratuito (resta da capire se i notai siano disposti a lavorare gratis) e dovrà essere rinnovata ogni tre anni con le stesse modalità (quindi di nuovo con medico e notaio). Qualora infine uno dovesse riuscire (non sia mai) nell’impresa, il DAT sottoscritto non sarà comunque vincolante per i sanitari che dovranno decidere le sorti della nostra vita.

LIBERTA’ – Consoliamoci sapendo che si tratta di una legge (l’ennesima) palesemente incostituzionale che lede i diritti e le libertà fondamentali dei singoli e che verrà  annullata (prima o poi) dalla corte costituzionale.  Che altro dire? Per essere gente che si spaccia per liberale e che si fa chiamare popolo delle “libertà”, non c’è male, complimenti!

Su questa tematica vi segnalo un’ intervista a la prof. Muscaritoli presidente della Sinpe (società italiana di nutrizione e metabolismo ) realizzata da Simone Luciani per Econews. Ascolta l’intervista

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www.senato.it)

La copia anastatica della Costituzione firmata il 27 dicembre 1947 (fonte: http://www.senato.it)

LA VICENDA e GLI AVVOLTOI – Si è tanto parlato in questi giorni del caso di Eluana Englaro e delle norme, a detta di molti mancanti, che dovrebbero stabilire il confine tra libertà di scelta dell’individuo, etica scientifica e morale comune.

Abbiamo assistito su tutti i media a prese di posizione “integraliste” (da ambo le parti, cattolici e non) atte solo a strumentalizzare il dolore della vicenda umana col fine di portare consensi alla propria fazione. A queste, poi, va aggiunto tutto quel coro ipocrita di persone che si ostinano nel proclamare la loro indignazione verso lo “sfruttamento” di questa vicenda umana, per poi montare interi servizi giornalistici o  trasmissioni dedicati al caso in questione (del resto il reality più vero, che non passa mai di moda è la vita e, più è cruda e dolorosa, più fa audience).

Ahimè anch’io spenderò qualche goccia di inchiostro (virtuale), ma non per entrare nel merito della vicenda specifica ne, tanto meno, per dare una mia opinione etica, ma  per mostrare nella maniera più imparziale possibile la legislazione italiana in materia.

LA LEGGE SOVRANA – Da questo grande circo di pseudoesperti e similopinionisti è spesso sorta l’impressione che in Italia vi sia un vuoto normativo riguardo alle vicende come quella di Eluana. La legge effettivamente non dice nulla circa testamenti o similari ma è chiarissima per quanto riguarda i diritti e le libertà dell’individuo, specie in campo medico-scientifico. Questi, infatti, sono tutelati dagli articoli 2 ,13, 32 e dalla convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignita’ dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina, più nota col nome di Convenzione di Oviedo.

LA CONVENZIONE di OVIEDO – La convenzione fu stipulata ad Oviedo in Spagna da tutti i rappresentanti esperti in campo bioetico appartenenti ai vari paesi del’unione europea, Italia compresa, dopo un intenso dibattito al fine di trovare una posizione comune priva di ideologie o moralismi sui problemi bioetici. Il trattato spazia dalla genetica alla ricerca fino alla sperimentazione umana e ai diritti del malato.Essendo un trattato l’Italia deve ratificarlo e convertirlo in legge. La legge n. 145 del 2001 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione, ma la ratifica non è ancora depositata presso il Consiglio d’Europa non essendo stati emanati i decreti legislativi previsti per l’adattamento dell’ordinamento italiano. In Sostanza abbiamo firmato un trattato che ci impegna a seguire certe norme che però non siamo ancora riusciti a scrivere!

Analizziamo ora alcuni degli articoli del trattato particolarmente inerenti alla situazione:

Art. 2   – Primato dell’essere umano. L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.

Art. 5   – Il Consenso. Regola generale: Un intervento (compresa la ricerca) nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.
Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

Qui è espresso uno dei concetti più importanti: il consenso informato: chiunque ha il diritto di accettare o rifiutare cure mediche (o analisi) se lo fa liberamente e se è correttamente informato dei rischi dell’intervento

Le persone che non hanno facoltà di intendere e di volere sono tutelate dalla articolo 6 :

Articolo 6 – Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso:

3. Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione.

4. Il rappresentante, l’autorità, la persona o l’organo menzionati ai paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stesse condizioni, l’informazione menzionata all’articolo 5.

Quindi la norma è chiara: in caso di incoscienza il tutore legale deve decidere al posto del malato cercando comunque di rispettare la sua (del paziente) volontà.

CONCLUSIONI – Si sono spese migliaia di parole per intrattenere il pubblico e per indirizzarlo verso questa o quell’altra posizione, ma come abbiamo visto la costituzione italiana ed il diritto europeo tutelano ampiamente la libertà di scelta del malato e sanciscono inequivocabilmente il diritto di ciascuno di disporre o meno di cure sanitarie a seconda della propria etica, morale e fede religiosa. Se proprio vogliamo trovare qualcosa di cui discutere, parliamo della lentezza di uno stato che in sette anni non è riuscito è trasformare in legge le direttive europee in materia; che, come avete potuto leggere, non lasciano spazio a grandi interpretazioni, e che noi abbiamo comunque sottoscritto e firmato.

LINK:

La convenzione di oviedo in Italiano

La Costituzione italiana

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