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www.senato.it)

La copia anastatica della Costituzione firmata il 27 dicembre 1947 (fonte: http://www.senato.it)

LA VICENDA e GLI AVVOLTOI – Si è tanto parlato in questi giorni del caso di Eluana Englaro e delle norme, a detta di molti mancanti, che dovrebbero stabilire il confine tra libertà di scelta dell’individuo, etica scientifica e morale comune.

Abbiamo assistito su tutti i media a prese di posizione “integraliste” (da ambo le parti, cattolici e non) atte solo a strumentalizzare il dolore della vicenda umana col fine di portare consensi alla propria fazione. A queste, poi, va aggiunto tutto quel coro ipocrita di persone che si ostinano nel proclamare la loro indignazione verso lo “sfruttamento” di questa vicenda umana, per poi montare interi servizi giornalistici o  trasmissioni dedicati al caso in questione (del resto il reality più vero, che non passa mai di moda è la vita e, più è cruda e dolorosa, più fa audience).

Ahimè anch’io spenderò qualche goccia di inchiostro (virtuale), ma non per entrare nel merito della vicenda specifica ne, tanto meno, per dare una mia opinione etica, ma  per mostrare nella maniera più imparziale possibile la legislazione italiana in materia.

LA LEGGE SOVRANA – Da questo grande circo di pseudoesperti e similopinionisti è spesso sorta l’impressione che in Italia vi sia un vuoto normativo riguardo alle vicende come quella di Eluana. La legge effettivamente non dice nulla circa testamenti o similari ma è chiarissima per quanto riguarda i diritti e le libertà dell’individuo, specie in campo medico-scientifico. Questi, infatti, sono tutelati dagli articoli 2 ,13, 32 e dalla convenzione europea per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignita’ dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina, più nota col nome di Convenzione di Oviedo.

LA CONVENZIONE di OVIEDO – La convenzione fu stipulata ad Oviedo in Spagna da tutti i rappresentanti esperti in campo bioetico appartenenti ai vari paesi del’unione europea, Italia compresa, dopo un intenso dibattito al fine di trovare una posizione comune priva di ideologie o moralismi sui problemi bioetici. Il trattato spazia dalla genetica alla ricerca fino alla sperimentazione umana e ai diritti del malato.Essendo un trattato l’Italia deve ratificarlo e convertirlo in legge. La legge n. 145 del 2001 autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione, ma la ratifica non è ancora depositata presso il Consiglio d’Europa non essendo stati emanati i decreti legislativi previsti per l’adattamento dell’ordinamento italiano. In Sostanza abbiamo firmato un trattato che ci impegna a seguire certe norme che però non siamo ancora riusciti a scrivere!

Analizziamo ora alcuni degli articoli del trattato particolarmente inerenti alla situazione:

Art. 2   – Primato dell’essere umano. L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza.

Art. 5   – Il Consenso. Regola generale: Un intervento (compresa la ricerca) nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.
Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

Qui è espresso uno dei concetti più importanti: il consenso informato: chiunque ha il diritto di accettare o rifiutare cure mediche (o analisi) se lo fa liberamente e se è correttamente informato dei rischi dell’intervento

Le persone che non hanno facoltà di intendere e di volere sono tutelate dalla articolo 6 :

Articolo 6 – Protezione delle persone che non hanno la capacità di dare consenso:

3. Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo similare, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l’autorizzazione del suo rappresentante, di un’autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione.

4. Il rappresentante, l’autorità, la persona o l’organo menzionati ai paragrafi 2 e 3 ricevono, alle stesse condizioni, l’informazione menzionata all’articolo 5.

Quindi la norma è chiara: in caso di incoscienza il tutore legale deve decidere al posto del malato cercando comunque di rispettare la sua (del paziente) volontà.

CONCLUSIONI – Si sono spese migliaia di parole per intrattenere il pubblico e per indirizzarlo verso questa o quell’altra posizione, ma come abbiamo visto la costituzione italiana ed il diritto europeo tutelano ampiamente la libertà di scelta del malato e sanciscono inequivocabilmente il diritto di ciascuno di disporre o meno di cure sanitarie a seconda della propria etica, morale e fede religiosa. Se proprio vogliamo trovare qualcosa di cui discutere, parliamo della lentezza di uno stato che in sette anni non è riuscito è trasformare in legge le direttive europee in materia; che, come avete potuto leggere, non lasciano spazio a grandi interpretazioni, e che noi abbiamo comunque sottoscritto e firmato.

LINK:

La convenzione di oviedo in Italiano

La Costituzione italiana

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